Art. 1.
(Princìpi).

      1. La Repubblica:

          a) garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere;

          b) promuove i diritti e le libertà fondamentali della persona transgenere e la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

          c) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, nonché di discriminazione della persona transgenere;

          d) predispone interventi volti a garantire il diritto alla salute delle persone transgenere ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e secondo la definizione contenuta nel Preambolo della Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, quale «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non solo assenza di malattia o di infermità».